Art. 4.
(Funzioni dell'Autorità garante).

      1. L'Autorità garante, salve le competenze delle altre Autorità garanti aventi analoghe finalità, svolge i seguenti compiti:

          a) esercita le funzioni previste dell'articolo 12 della Convenzione europea, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18 della Convenzione ONU;

          b) verifica e promuove l'attuazione della Convenzione ONU, delle convenzioni internazionali e degli altri strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti dei minori nonché la piena applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di minori;

          c) prende in esame denunce, segnalazioni e reclami relativi a violazioni dei diritti di minori o relativi a minori in situazione di rischio di violazione dei propri diritti, ad esso pervenuti sotto qualsiasi forma o presentati direttamente da qualsiasi persona fisica, anche minorenne, o da enti;

 

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          d) prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuto a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti dei minori, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione. L'Autorità garante può, a seconda della gravità e della reiterazione dei fatti, irrogare sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, a carico dei responsabili delle violazioni, compresi editori e giornalisti;

          e) per lo svolgimento delle sue funzioni può visitare liberamente luoghi in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia, quali istituzioni assistenziali, case famiglia, comunità, stabilimenti di detenzione, ospedali e altri simili istituti pubblici e privati;

          f) richiede informazioni circa il trattamento dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, verifica gli interventi di accoglienza e di inserimento e sollecita l'adozione di iniziative di sostegno e di aiuto, con particolare riferimento ai minori oggetto di sfruttamento, anche sessuale, o di maltrattamenti fisici e psichici finalizzati ad ottenerne la produttività economica con attività illecite;

          g) favorisce lo sviluppo e l'attuazione della mediazione familiare e la formazione dei relativi operatori di settore;

          h) formula linee di indirizzo per il coordinamento dell'attività di tutti gli organismi, istituzionali e non istituzionali, che operano nel campo della tutela dei minori, ivi compresi i servizi sociali, centrali e territoriali, e gli organi di rappresentanza delle diverse figure professionali operanti anche in ambito infantile e adolescenziale;

          i) propone l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori;

          l) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori in collaborazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF) e

 

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con le associazioni e le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          m) collabora con organismi e con istituti di tutela dei minori operanti in altri Paesi;

          n) esprime obbligatoriamente parere motivato sul Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e su ogni altro strumento di politica nazionale per l'infanzia;

          o) segnala al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e all'UNICEF ogni violazione dei diritti dei minori;

          p) mantiene costanti rapporti di consultazione con l'UNICEF e con le associazioni e le ONG, operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori;

          q) promuove studi e ricerche sulla condizione minorile, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati;

          r) convoca e organizza la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, di cui all'articolo 9, e la presiede;

          s) determina gli uffici cui è attribuita l'organizzazione della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti dei minori, nell'ambito del potere regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1;

          t) provvede allo svolgimento dei compiti dei garanti regionali fino alla loro istituzione con apposite leggi regionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 7.